Statuto Associazione Socio-Culturale


Art. 1. Denominazione e Sede


È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e delle altre norme speciali vigenti in materia, una Associazione non riconosciuta, operante nel settori SOCIO CULTURALE che assume la denominazione “Ass. Villa Sistemi Reggiana”.

L’Associazione ha sede legale in Reggio Emilia – Via Paolo Borsellino n. 2 e la sua durata è illimitata.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria.

Art. 2. Scopi e Attività


L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati ed eventualmente a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Essa opera con finalità ed ha lo scopo della diffusione della cultura di base, per la crescita culturale della persona favorendo l’acquisizione di strumenti e di interpretazione delle realtà artistiche e socio culturali proponendo l’approfondimento come metodo primario per l’indagine della realtà e di approccio critico alla situazione sociale e culturale attuale e proponendo una consapevole e libera progettazione dei tempi di vita in sintonia con le esigenze del singolo, mirando altresì alla riscoperta delle ragioni storiche della comunità.

L’Associazione attiverà, favorirà e coordinerà ogni attività e iniziativa che sia connessa allo scopo sociale perseguito anche intrattenendo rapporti con persone ed organizzazioni in ambito locale, regionale e provinciale, favorendo anche la diffusione di manifestazioni artistiche di altri paesi europei e africani ed incoraggiando una contaminazione tra culture e arti diverse nello spirito di contribuire a creare un substrato culturale comune.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

  • REALIZZARE MOSTRE DI ECCELLENZA VISIVA E DI CONTENUTI, L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ANCHE TEATRALI E MUSICALI, inoltre intesse rapporti con altri operatori culturali, amatoriali e sociali locali, del Comune di Reggio Emilia, della Regione Emilia Romagna e della provincia di Reggio Emilia, al fine di elaborare progetti comuni e di creare una rete di rapporti non occasionale che facilitino l’interscambio di esperienze maturate e una collaborazione costante e duratura;
  • DARE SPAZIO A CHI NON HA POSSIBILITA’ DI ESPRIMERE LE PROPRIE DOTI CREATIVE, programma la distribuzione sul territorio comunale di Reggio Emilia, della e della Provincia, di eventi socio-culturali, cooperando con organismi o associazioni pubblici e privati e assicurando la più ampia pluralità di esperienze significative prodotte in campo locale;
  • CREARE MOMENTI DI AGGREGAZIONE ARTISTICA ALLO SCOPO DI ESPRESSIONE E PROMOZIONE, promuove e sostiene rassegne, convegni, seminari iniziative di studio ed editoriali e le altre attività che contribuiscono al consolidamento ed alla diffusione della cultura
  • REALIZZARE WORKSHOP, organizza manifestazioni, incontri in occasione di festività, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione pubblica, al fine di procurarsi risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività.
  • ORGANIZZARE CORSI SU TEMI ARTISTICI

Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 3. Associati


Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati all’Associazione sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro né economico che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4. Domanda di Ammissione


Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

All’atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci (con contestuale rilascio della tessera associativa - se viene rilasciata ad ogni associato) da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

Art. 5. Diritti


La qualifica di associato conferisce il diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • partecipare alla vita associativa, esprimendo se maggiorenne il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari

Art. 6. Doveri


Gli associati sono tenuti a:

  • osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7. Perdita della qualifica di associato


La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l’annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.

L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  • che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata.
Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l’associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.
Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall’Assemblea deve essere data comunicazione all’interessato mediante lettera raccomandata.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.
Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 8. Risorse Economiche - Fodo Comune


L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 9. Esercizio Sociale


L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il rendiconto economico-finanziario verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 10. Organi dell'Associazione


Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art.11. Assemblea


L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e dell’attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  1. elezione, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato successivo, del Consiglio Direttivo ed eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
  2. elezione eventuale del Collegio Sindacale ed eventuale azione di revoca di tale organo;
  3. approvazione del rendiconto economico-finanziario;
  4. approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
  5. approvazione di eventuali regolamenti;
  6. esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
  7. deliberazione in merito all’esclusione degli associati;
  8. deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune.

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell’Assemblea.
Delle deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.12 . Convocazione e funzionamento dell'Assemblea


La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico- finanziario.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un’ora dall’orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati.
Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie può essere adottata qualunque sia il numero degli intervenuti, purché approvata con il voto favorevole della totalità dei presenti.

Art.13. Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti fra gli associati

I componenti del Consiglio Direttivo sono in carica per un mandato di tre anni e sono rieleggibili.
Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo: entro tale data deve essere convocata l’Assemblea degli associati per l’elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell’interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il rendiconto economico-finanziario;
  3. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  4. delegare il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività associativa;
  5. deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati, compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
  8. deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;
  9. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

Art. 14. Sostituzione membri del Consiglio - Decadenza organo


Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l’Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 15. Presidente


Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 16. Il Vice Presidente


Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art. 17. Il Segretario e il Tesoriere


Al segretario competono i seguenti compiti:

  1. La redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione;
  2. La diffusione delle notizie e comunicazione interne e con l’estero;
  3. L’aggiornamento dell’elenco dei soci comprese le disponibilità e le risorse individuali;
  4. La cura degli aspetti tecnico-organizzativi dell’associazione;

Al tesoriere competono i seguenti compiti:

  1. La riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
  2. L’effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
  3. La tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
  4. La predisposizione del Rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;
  5. La predisposizione del Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Tutto quanto concerne il punto 4) della carica di segretario e i punti da 1) a 5) per la carica di tesoriere devono essere sottoposti all’approvazione del Presidente.

Art. 18. Pubblicità e trasparenza degli atti associativi


Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa e pubblicati via WEB sul sito dell’associazione, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art.19. Scioglimento


Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui all’articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20. Clausola Compromissoria


Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 21. Norma Finale


Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia

Associazione Villa Sistemi Reggiana, codice fiscale 91177150355, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il numero 5192.